Come molti hanno sperimentato, anche solo spingendo una carrozzina, le porte manuali possono essere barriere architettoniche, soprattutto quando sono pesanti e dotate di chiudiporta a molla. Il par. 8.1.1 del DM n. 236 del 14 giugno 1989 richiede infatti che “L'anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg.”
Secondo la definizione del DPR n. 503 del 24 luglio 1996, (art. 1), per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
L’art. 13 dello stesso decreto (Le norme generali per gli edifici) recita “…. deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che al personale in servizio” secondo le disposizioni di cui al citato DM 236/89.
Oggi il mercato offre molte soluzioni economicamente abbordabili (che invece non c’erano nel 1989 quando è stato scritto il DM236) e ASSA ABLOY può aiutare i progettisti e i proprietari degli immobili ad automatizzare i propri ingressi.
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